Sportello Fiscale: Credito d’imposta per canoni di locazione

Art. 28 del D.L. 34/2020

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.
Costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Tra i soggetti interessati al credito di imposta rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli religiosi civilmente riconosciuti.
Sono interessati quindi anche gli enti sportivi dilettantistici.

Il credito d’imposta è utilizzabile alternativamente:

  • In compensazione (art.17 D.Lgs. 9.07.1997, n° 241)
    Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (canone
    versato);
  •  Può essere ceduto:
    1. al locatore o al concedente;
    2. ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
      successiva cessione del credito;
    3. La cessione è esercitabile decorrere dal 19.05.2020 fino al 31.12.2021.
  • Il credito d’imposta , non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
    valore della produzione ai fini IRAP.

 

Modulistica Agenzia delle Entrate: COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19

Sportello Fiscale
Studio SARP sas

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