Rubrica Legge&Sport: Obbligo di custodia e vigilanza di animali – Avv. Emanuela Fassino

Cos’è l’obbligo di custodia e vigilanza?
Il proprietario o il detentore di un animale, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili e le imprevedibili reazioni dello stesso. Diversamente, potrà essere ritenuto responsabile per omessa custodia e vigilanza ed essere chiamato a rispondere di eventuali danni causati dall’animale.

Chi sono i soggetti responsabili?
La responsabilità per i danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052 c.c. che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
E’ pacifico che il proprietario dell’animale sia da ritenersi responsabile per i danni da esso cagionati ma non è altrettanto pacifico per le altre figure che possono avere, a diverso titolo, un rapporto con l’animale. Chi è dunque il detentore e quali sono i presupposti per l’applicazione della norma? L’interpretazione data dalla giurisprudenza non è univoca e coesistono due diverse tesi:

  • Tesi del rapporto di custodia: è da ritenersi responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull’animale – ad esempio il dog-sitter che si occupa del cane o l’atleta che utilizza il cane di un amico per prendere parte a una competizione; a sostegno di questa tesi vi è il dato testuale della seconda parte della norma, ove recita “… che fosse sotto la sua custodia …”;
  • Tesi del rapporto d’uso: la responsabilità non deriva dalla custodia dell’animale ma dal l’utilizzo che se ne fa – ad esempio chi utilizza il cane di un amico per la performance sportiva; non sarebbe invece responsabile il dog-sitter che lo custodisce senza “utilizzarlo” a qualche proposito; tesi avvalorata dalla prima parte della lettera dell’articolo che recita “… chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso …”.

La recente giurisprudenza sembra più orientata verso la seconda tesi ma non va esclusa la possibilità che, a fronte di un contenzioso, un Giudice decida di discostarsi dall’orientamento maggioritario.

Chi può essere considerato terzo danneggiato?
La dottrina considera “terzo” chiunque venga danneggiato dal comportamento dell’animale, ricomprendendo in tale definizione anche il detentore dello stesso. La giurisprudenza invece ritiene che non possa considerarsi terzo chi detenga l’animale e pertanto, solamente un soggetto estraneo al rapporto con l’animale, potrà essere risarcito per un danno da questo cagionato.

La natura della responsabilità
Anche in questo caso dottrina e giurisprudenza non sono concordi e mentre alcuni autori definiscono questa come una responsabilità oggettiva dalla quale non si è mai esentati, l’altra parte ritiene che la norma in questione stabilisca una responsabilità per colpa e dunque sia possibile per proprietario o detentore andare esente da responsabilità qualora riesca a provare il caso fortuito. A tal proposito è doveroso precisare che non rientra nel caso fortuito un fatto improvviso e imprevedibile dell’animale, un suo repentino mutamento di umore e tantomeno rileva il fatto che il
cane sia sempre stato mansueto e pacato. Infatti, l’imprevedibilità è una caratteristica ontologica di tutti gli essere privi di raziocinio tra cui rientrano anche i nostri amici a 4 zampe. Si osserva inoltre che in un giudizio civile scaturito dalla causativa di un danno, sia onere dell’attore provare l’esistenza di un nesso di causa tra l’evento lesivo e la condotta dell’animale e viceversa, sia onere del convenuto provare che un fattore estraneo al suo controllo sia intervenuto a interrompere il nesso causale tra la condotta del cane e l’evento lesivo.

Conseguenze dell’omissione
“Chiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele un animale pericoloso da lui posseduto o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258”. Secondo quanto disposto dall’art. 672 c.p., rubricato “Omessa custodia e mal governo
di animali” (reato depenalizzato nel 1981), lasciare il cane libero per le vie cittadine o nel parchetto “sotto casa” (al di fuori delle apposite aree recintate), configura un illecito amministrativo per il quale un agente della polizia municipale può comminare una sanzione amministrativa senza
ulteriori accertamenti giudiziali.
Se dalla mancata custodia poi, il cane arrecasse danni a cose, oltre all’illecito amministrativo si configurerà un illecito civile il quale comporterà per il proprietario o il detentore una responsabilità civile e un conseguente obbligo di risarcimento parametrato all’entità del danno
causato dall’animale. Infine, qualora dalla mancata custodia derivassero non solo un danno a cose ma delle lesioni personali a terzi (ad esempio il cane morde un passante o fa cadere un bambino e questo batte la
testa) le conseguenze sarebbero ben più gravi in quanto si entrerebbe nell’area della violazione penalmente rilevante e dunque si risponderà per il reato di lesioni personali colpose o nei casi più gravi, qualora dovesse derivare la morte del terzo, si risponderà per omicidio colposo.
Da ultimo, qualora venisse provata la volontà del proprietario o del detentore di nuocere qualcuno a mezzo del cane, ossia se quest’ultimo fosse stato lasciato incustodito appositamente, o addirittura aizzato nei confronti di un terzo, il proprietario o il detentore sarà ritenuto responsabile per il delitto di lesioni personali (dolose) o omicidio (volontario).

L’invito a tutti è dunque quello di non mettere a rischio l’incolumità dei propri e degli altri cani e/o delle persone per il mero piacere di lasciar correre libero il cane. Esistono aree dedicate a tal proposito e strumenti appositi per lasciargli lo spazio di muoversi liberamente senza incidere sul
suo benessere e quello degli altri!

Avv. Emanuela Fassino

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