Rubrica Legge&Sport: Leggi contro il maltrattamento – Avv. Emanuela Fassino

UCCISIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

            Lo sport con i cani è un’ottima opportunità per tutti coloro che vogliono condividere con i loro amici a quattro zampe attività che giovino alla salute e all’educazione e, allo stesso tempo, divertirsi. E’ bene però che, nel praticare gli sport cinofili, i proprietari dei cani mettano sempre al primo posto, non il podio ma il benessere psicofisico del proprio cane e degli altri eventuali partecipanti alle attività.

            Per tale ragione è necessario tenere a mente le norme, previste dal Titolo IX bis del nostro codice penale, introdotte al fine di apprestare tutela agli animali. Poichè il nostro sistema giuridico non considera gli animali come soggetti di diritto e dunque essi non ricevono direttamente copertura legislativa, ciò che queste norme garantiscono è il rispetto del sentimento di pietà degli uomini nei confronti degli animali.

            Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte nel 2004 al fine di colmare precedenti lacune normative. Nonostante tutto però, gli articoli del codice penale non forniscono ancora una tutela esaustiva e per tale ragione alcune norme sono contenute in fonti diverse rendendo così il comparto normativo confuso e frammentato.

            Inoltre, le disposizioni del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione di animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense e giardini zoologici.

Per brevità dunque verranno di seguito analizzati solo i 3 articoli del codice penale di più frequente applicazione.

Art. 544 bis c.p. – Uccisione di animali

            Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

            La norma in esame punisce chiunque cagioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità.

            Per crudeltà si intende la causazione della morte con modalità o per motivi che urtino la sensibilità umana (es. uccisione dell’animale a colpi di bastone).

            L’assenza di necessità richiama invece una nozione di “necessità relativa” che rende non punibile la condotta posta in essere per preservare la propria inculumità o quella di terzi, per soddisfare un bisogno umano o per fini produttivi legalizzati (es. uccido un animale per difendermi da una seria aggressione dello stesso).

            Infine, si precisa che la causazione della morte può verificarsi sia con una condotta commissiva (fare qualcosa, es. colpire l’animale) che omissiva (non fare qualcosa che avrei dovuto fare, es. dare da mangiare).

Art. 544 ter c.p. – Maltattamento di animali

            Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

            La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.           

            La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

            La norma in oggetto fa riferimento sia a reati di evento :

  • punendo la produzione per crudeltà o senza necessità di una lesione all’animale;

 che a reati di condotta :

  • punendo la sottoposizione dell’animale a sevizie, fatiche o lavori insopportabili;
  • punendo la somministrazione di stupefacenti o sostanze vietate agli animali.     

            I comportamenti insopportabili idonei ad integrare il reato in questione sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento così come ricostruito dalle scienze naturali (es. il cavallo che traina carretti per tutto il giorno, tutti i giorni, senza sosta, sotto il sole cocente).

            Circa la lesione che si verifica, non è necessaria l’insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente ma è sufficiente la diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia una conseguenza diretta di una condotta volontaria commissiva od omissiva. (es. il cane perennemente chiuso in un locale, sporco e con poca luce che sviluppa una grave dermatite da stress o una parziale cecità).

            La sottoposizione dell’animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche e la somminisrazione di stupefacenti o sostanze vietate non richiedono il requisito della crudeltà o della’assenza di necessità ma è sufficiente la realizzazione di una delle condotte previste dalla norma.

Da ultimo, va precisato che qualora vi sia condanna per uno dei delitti contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis del codice penale, sarà obbligatoriamente eseguita la confisca dell’animale ex art. 544 sexies c.p., salvo che si dimostri l’appartenenza dello stesso a persona estranea al reato.

            Inoltre, il colpevole di uno dei delitti sopracitati che svolga un’attività inerente il trasporto, il commercio o l’allevamento di animali, sarà soggetto alla pena accessoria specifica della sospensione dell’attività da tre mesi a tre anni e, in caso di recidiva, sarà disposta l’interdizione dalle attività di cui sopra.

 Art. 727 c.p. – Abbandono di animali

     Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

     Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

            Le condotte punite sono l’abbandono di un animale domestico di qualsiasi tipo ovvero la detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura.

            Va precisato che la detenzione dell’animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto il dolo (come per tutte le fattispecie contravvenzionali alle quali appartiene questa norma).

            Infine, si precisa che la norma in esame si distingue da quella di cui all’art. 544 ter c.p. in quanto quest’ultima è volta a tutelare l’animale nella sua integrità fisica mentre quella di cui all’art. 727 c.p. pare esclusivamente destinata ad assicurare che il possesso dell’animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell’animale stesso.

Avv. Emanuela Fassino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *