Pubblicato un importante chiarimento da parte dell’ispettorato del lavoro in riguardo all’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali, un tema che ha preoccupato molte Associazioni e Società sportive.

I chiarimenti sono arrivati oggi 27 gennaio 2022 (Nota dell’Ispettorato del Lavoro Prot. n. 109)
Al fine di rendere chiara la circolare si riportano sotto alcune spiegazioni:
Come chiarito con la nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INL prot. N. 29 dell’ 11.01.2022 , il
nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di
imprenditori.
L’obbligo di comunicazione non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore
delle ASD e SSD che operano senza fine di lucro.
Tuttavia , laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale , una attività d’impresa , saranno tenuti
all’assolvimento dell’obbligo con rifermento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati in tali attività
imprenditoriale.
L’ispettorato del Lavoro già escludeva dall’elenco degli imprenditori che svolgono attività imprenditoriali:
Onlus, ASD, Associazioni culturali, musicali e simili, senza scopo di lucro. Infatti , le caratteristiche dell’
attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al
fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, non appaiono riscontrabili negli enti NO Profit citati,
salvo che nel corso di una ispezione non vergano accertate di fatto questi elementi.
Con la Nota n. 109 del 27 gennaio 2022 l’INL esclude dall’obbligo di comunicazione anche le Società
Sportive Dilettantistiche.

Studio SARP

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