Ordinanze Regionali e come muoversi

Questo è un riepilogo di ciò che è stato previsto a livello regionale in Italia. Vi comunichiamo che le ordinanze Regionali non permettono una chiara interpretazione delle attività sportive e in particolare delle attività cinofile. Consigliamo a tutti i centri cinofili situati nelle regioni in cui sono citate le attività cinofile di chiedere un uno scritto chiarificatorio al Sindaco del Comune delle sede del centro cinofilo per la possibilità di svolgere o meno attività individuali con la presenza dell’Istruttore/educatore. Ecco il LINK disponibile con un fac-simile per rivolgere al proprio Comune una richiesta di ripresa di attività cinofila nel proprio  centro. Vi ricordiamo che sarà necessario prevedere, in qualsiasi caso, tutte le dovute misure di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di contagio e diffusione del Covid-19.

 

ABRUZZO

Ordinanza N. 50 del 30 Aprile 2020

“Art. 1 E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residente o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nelle modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale;”

“Art.7 E’ consentito all’interno del territorio della regione Abruzzo l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigene, e comunque in totale sicurezza.”

BASILICATA

Ordinanza 03 maggio 2020, n.21

“Considerato che con l’ampliamento delle possibilità di spostamento all’interno del territorio regionale, fermo restando gli spostamenti consentiti individualmente, è altresì consentito lo svolgimento dell’ attività sportiva o attività motoria all’ aperto, in forma individuale, fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e nel cui ambito possono annoverarsi attività e pratiche sportive anche amatoriali quali ad esempio l ‘uso della bicicletta, la pesca sportiva e dilettantistica, gli sport equestri, l’atletica leggera, tiro con l’arco, golf, l’alpinismo, l’ attività di addestramento cinofilo, e altre discipline o attività”

“3. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, è consentita l’attività di cma, pulizia e igienizzazione degli animali domestici (cd. attività di toelettatura), previo appuntamento, fermo restando il distanziamento sociale senza contatto diretto ali’ atto della consegna dell’animale, e nel pieno rispetto della disciplina di settore e delle misure sanitarie e di sicurezza. E’ esclusa la permanenza del proprietario dell’animale all’interno della struttura che fornisce il servizio durante l’attesa per il ritiro. Detta attività può essere svolta esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19”

CALABRIA

Ordinanza del Presidente della Regione N. 37del 29 aprile2020

  1. Garantire la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;

CAMPANIA

Ordinanza n.42 del 02/05/2020

Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

EMILIA ROMAGNA

Atto del Presidente DECRETO Num. 69 del 24/04/2020

  1. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

Atto del Presidente DECRETO Num. 74 del 30/04/2020

  1. È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC

  1. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali;

A seguito del provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0012758 dell’8 aprile 2020, con circolare n. 0009567/P del 17/04/2020 il Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria ha autorizzato la riapertura delle toelettature per cani.

 

LAZIO

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038

  1. l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
  2. l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

LIGURIA

Ordinanza n. 25/2020

  1. E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale.
  2. E’ consentito l’allenamento e addestramento cani nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza.

LOMBARDIA

Ordinanza N. 539 Del 03/05/2020

  1. B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

1.5 Addestramento di cani e cavalli È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

MARCHE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 142 del 30/4/2020

Articolo 5. È consentito l’allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/1992, n. 7/1995, n. 394/91 e 15/94 e di cui alla DGR n. 952/2018. È consentito l’allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

MOLISE

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 DEL 02-05-2020

Articolo 11. Sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell’art.1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n.21 del 15 aprile 2020 e quelle contenute nell’art.1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 22 del 17 aprile 2020

PIEMONTE

Decreto n. 50 del 2/5/2020

  1. Che sia consentito l’allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Piemonte, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale, in particolare dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
  2. a) il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti
  3. b) l’impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio
  4. c) se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi.
  5. Che sia consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia , purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale.

PUGLIA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del Registro

Art.2

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

SARDEGNA

Ordinanza N. 20 del 2 maggio 2020  

ART. 8)  È consentito l’allenamento e l’addestramento dianimali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate–incluse le zone addestramento cani (ZAC) presenti nell’isola–preferibilmente previo appuntamento e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento fisicoe con divieto di assembramento, utilizzando i percorsi secondo turni che consentano l’accesso di una persona per volta in totale sicurezza.

SICILIA

Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020

Art. 8 (attività sportiva)

È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a)comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza

TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 50 del 03 Maggio 2020

ART 7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 ,all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Trento, 2/5/2020 Prot. N. A001/2020/241403/1

  1. f) che è consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull’utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, i canini, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motoria. È consentita, altresì, l’attività di toelettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, toelettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

Ordinanza presidenziale N. 24/2020 del 02.05.2020

10) è consentito ai proprietari di animali addomesticati, come ad es. i felini, i canini e i cavalli, e a coloro cui è affidata la loro sistemazione, spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate a evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motorie;

UMBRIA

Ordinanza presidenziale 10 aprile 2020, n. 17 – in attesa di nuovo aggiornamento

  1. l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;

VALLE D’AOSTA

Ordinanza regionale n. 192 del 3/5/2020

Attività motoria e sportiva:

Permane il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale [..] Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca.

Toelettatura:

E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia , purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone,  e comunnque in totale sicurezza nella modialità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale.

VENETO

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 03 maggio 2020

Punto 4.  Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

— Fac-Simile lettera per Sindaci e Polizia Locale —

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