ORDINANZA 27 novembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE

L’ordinanza del 27/11/2020 del Ministero della Salute ha modificato il grado di gravità delle pandemia trasformando delle Regioni da Rosse ad Arancioani

Per le nuove Regioni Arancioni (Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicialia), ci si potrà spostare all’interno del proprio comune senza autocertificazione, mentre fuori dal proprio Comune ci si può recare con autocertificazione per “servizi” che non sono presenti nel proprio Comune. Ovviamente gli atleti di interesse nazionale potranno effettuare gli allenamenti, che se espletati fuori Comune dovranno avere l’autocertificazione e l’attestazione dell’Ente di Promozione vidimata dal centro cinofilo al seguente link: CLICCANDO QUI

ORDINANZA 27 novembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656) (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)”

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  16-bis,  quarto  periodo   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:    a)  per  le  Regioni   Calabria,   Lombardia   e   Piemonte   cessa l’applicazione delle  misure  di  cui  all’art.  3  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono conseguentemente applicate le misure di cui all’art. 2  del  medesimo decreto; tradotto queste regioni diventano arancione b) per le Regioni Liguria e  Sicilia,  cessa  l’applicazione  delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. tradotto queste regioni diventano gialle

Per le limitazioni e cautele guarda le avvertenze della comunicazione del 5 novembre precedente e per le precisazioni la comunicazione del 12 novembre

Vi riportiamo le indicazioni delle zone indicate sul DPCM del 3 Novembre 2020 indica all’ART. 1 quali sono le misure urgenti per il contenimento del contagio valide sull’interno territorio nazionale.

L’ART. 2 indica invece le misure di contenimento del contagio valido su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità. (ROSSA)

L’ART. 3 esplicita le misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità. (ARANCIONE)

Vediamole nel dettaglio con particolare riferimento alle nostre attività sportive:

ART. 1 –  interno territorio nazionale.

Comma 9 Lett. d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;”

Comma 9 Lett. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciute di interesse nazionale con provvedimento  del comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed è il comitato italiano paraolimpico (CIP) riguardante gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse Ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate enti di promozione sportiva;”

Comma 9 Lett. f) […] l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centro o circoli sportivi , pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall’ Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; […]

Comma 9 Lett. g) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) in ordine agli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministro delle politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto Nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto anche se avendo di carattere ludico-amatoriale;

ART. 2 – scenario di elevata gravità (ROSSA)

Comma 4 Lett. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 3 – Livello di rischio ALTO) salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 3 – Livello di rischio ALTO) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Comma 4 Lett. b) è vietato ogni spostamento con i mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

ART. 3 – scenario di massima gravità (ARANCIONE)

Comma 4 Lett. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 4 – Livello di rischio ALTO) nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 4 – Livello di rischio ALTO) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Comma 4 Lett. d) tutte le attività previste dall’ART. 1 comma 9 lettera f) e g) (in blu nel presente articolo) anche svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

In breve, per le nuove Regioni Arancioni, ci si potrà spostare all’interno del proprio comune senza autocertificazione, mentre fuori dal proprio Comune ci si può recare con autocertificazione per “servizi” che non sono presenti nel proprio Comune. Ovviamente gli atleti di interesse nazionale potranno effettuare gli allenamenti, che se espletati fuori Comune dovranno avere l’autocertificazione e l’attestazione dell’Ente di Promozione vidimata dal centro cinofilo al seguente link:

Vi ricordiamo inoltre che a breve sarà emanato un nuovo Decreto e provvederemo tempestivamente a comunicarvi le novità.

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