NUOVO LAVORO SPORTIVO

Il 2 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs, recante disposizioni correttive e integrative del D.lgs 36/2021.

RIFORMA DELLO SPORT

La disciplina del LAVORO SPORTIVO, chi opera nel mondo dello sport potrà svolgere la propria opera o come VOLONTARIO o come LAVORATORE RETRIBUITO.

Nel primo caso a tale soggetto potranno essere corrisposti solo i rimborso delle spese vive di trasferta e premi legati ai risultati sportivi. 

Nel caso di lavoratore retribuito, la prestazione dovrà essere ricondotta a quelle che sono le fattispecie tipiche del rapporto di lavoro : lavoro subordinato, lavoratore autonomo, collaborazione coordinata e continuativa.

In ambito dilettantistico, sarà possibile ricorrere al lavoro autonomo e alle co.co.co se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive.

Nei limiti sotto riportati inquadramento lavorativo nel mondo dello Sport:

  • Fascia esente da contribuzione previdenziale e titenute IRPEF fino a  € 5.000,00;
  • Esenzione Fiscale fino a € 15.000,00 ma contributi previdenziali da € 5.000,00 in su ( per i primi 5 anni le aliquote Inps sono ridotte al 50%);
  • Importi corrisposti oltre i € 15.000,00 Tassazione ordinaria e cumulo con altri redditi per la  parte eccedente.

Le figure tipiche dei lavoratori sportivi sono: Atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, tecnici sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Potranno essere comprese le mansioni , che gli Enti affilianti sulla base di appositi regolamenti interni, stabiliranno essere necessarie e indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

Le mansioni Amministrative Gestionali potranno essere ricomprese tra quelle tipiche dello Sport e beneficiare dei criteri stabiliti per gli Sportivi.

Gli effetti di tale riforma, decorreranno dal 1° gennaio 2023 (salvo ulteriori differimenti)

STUDIO SARP

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