A partire dal 1.01.2024 entreranno in vigore le modifiche alla disciplina Iva per alcune operazioni rese dagli
enti associativi ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai
fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventeranno operazioni esenti dall’imposta.
A partire dal 1.01.2024, si applicheranno, salvo i casi di opzione per la dispensa dagli adempimenti di cui
all’art. 36-bis del DPR 633/1972, le disposizioni riguardanti, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei
corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni
effettuate.
Di conseguenza, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari di cui
all’art. 20 del decreto Iva.
La rilevanza ai fini dell’Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soci e
associati – di cui ai numeri 1) e 2) del nuovo c. 4 dell’art. 10 – riguarda solo quelle operazioni che abbiano
natura commerciale, effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari.
Qualora al 1.01.2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di
organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato
applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano
conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della
disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge 190/2014.
Tali enti, quindi: emetteranno fattura senza addebitare l’Iva in via di rivalsa e non potranno detrarre l’Iva
sulle fatture di acquisto;
Resta, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché
di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Studio SARP