Modello EAS – Scadenza al 31 marzo 2019

Modalità e termini per la comunicazione

Il “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati , entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, questo modello deve essere ripresentato  quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale.

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