ISTANZE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSPESE

Nel silenzio della guida dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbe applicare la risoluzione n. 65/2020 e procedere in autotutela: istruzioni.

  • La guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto si limita a elencare alcune delle cause che possono portare alla sospensione dell’istanza, indicando quale unica soluzione l’invio di una nuova istanza entro il 28.05.2021, con i dati corretti.
  • Il problema sorge quando non ci sono dati da rettificare nell’istanza, rispetto a quanto già trasmesso e scartato dal sistema.
  • La risoluzione 65/2020 – La via d’uscita potrebbe essere nella risoluzione n. 65/2020 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che in tali casi ha previsto la presentazione di un’istanza di autotutela: “Al fine di sanare (…) il soggetto richiedente, anche mediante l’intermediario delegato, può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito“.
    • La risoluzione prevede che l’istanza vada trasmessa via Pec alla direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente, con firma digitale del contribuente o dell’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione; in quest’ultimo caso andrà allegata all’istanza la copia del documento di identità del professionista incaricato.

In mancanza della firma digitale, la risoluzione indica di trasmettere ugualmente via Pec l’istanza, che in questo caso deve essere sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalle copie del documento di identità, in un unico file in formato pdf.

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