Il nuovo DPCM del 3 Novembre 2020 indica all’ART. 1 quali sono le misure urgenti per il contenimento del contagio valide sull’interno territorio nazionale.
L’ART. 2 indica invece le misure di contenimento del contagio valido su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità.
L’ART. 3 esplicita le misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità.
Vediamole nel dettaglio con particolare riferimento alle nostre attività sportive:
ART. 1 – interno territorio nazionale.
Comma 9 Lett. d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;”
Comma 9 Lett. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed è il comitato italiano paraolimpico (CIP) riguardante gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse Ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate enti di promozione sportiva;”
Comma 9 Lett. f) […] l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centro o circoli sportivi , pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall’ Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; […]
Comma 9 Lett. g) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) in ordine agli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministro delle politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto Nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto anche se avendo di carattere ludico-amatoriale;
ART. 2 – scenario di elevata gravità
Comma 4 Lett. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 3 – Livello di rischio ALTO) salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 3 – Livello di rischio ALTO) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Comma 4 Lett. b) è vietato ogni spostamento con i mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
ART. 3 – scenario di massima gravità
Comma 4 Lett. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 4 – Livello di rischio ALTO) nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 (SCENARIO DI TIPO 4 – Livello di rischio ALTO) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Comma 4 Lett. d) tutte le attività previste dall’ART. 1 comma 9 lettera f) e g) (in blu nel presente articolo) anche svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
[…]
Vi abbiamo riportato il dettaglio di questi articoli per fare chiarezza circa la possibilità o meno di svolgere attività sportiva a seguito delle nuove direttive.
Siamo in attesa di sapere quale sarà l’assegnazione alle Regioni del tipo di scenario di gravità e livello di rischio.
Una volta uscita tale suddivisione di “livello di rischio” dovrete attenervi a quanto riportato negli ART. 1 / 2 / 3 in base alla vostra Regione di appartenenza.
Ricordiamo che su tutto il territorio nazionale vige il “Coprifuoco” dalle ore 22.00 alle ore 5.00
Le disposizioni del DPCM 3 Novembre 2020 sono efficaci fino al 2 dicembre 2020.