Agevolati anche i tamponi. Lasso temporale da monitorare per le spese sostenute: giugno-luglio-agosto 2021. Percentuale da applicare: 30%. Finestra per l’invio della comunicazione: 4.10.2021-4.11.2021.
Dal 4.10.2021, così come disposto dal provvedimento 15.07.2021, n. 191910, e fino al 4.11.2021, è possibile inviare la comunicazione per richiedere il credito correlato alle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).
Il credito che viene richiesto è della misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 che nel precedente credito di sanificazione (introdotto dall’art. 125 D.L. 34/2020) erano esclusi.
La comunicazione pertanto avviene a consuntivo, ossia una volta che si è chiuso il lasso temporale di osservazione e a tal proposito occorre interrogarsi sul termine “sostenute”. Da un punto di vista prettamente letterale sembrerebbe intendersi il riferimento al criterio di cassa; quindi, le spese “pagate” dal 1.06.2021 a fino al 31.08.2021; tuttavia, in altre casistiche simili, tra tutte il precedente credito d’imposta sanificazione e DPI di cui all’art. 125 D.L. 34/2020, è stato chiarito che per “spese sostenute (in quel caso) nel 2020” si deve far riferimento al beneficiario:
- persone fisiche, compresi i professionisti e gli enti non commerciali, imprese individuali, società di persone in semplificata (per queste ultime 2 tipologie se si è optato per l’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973: il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile): criterio di cassa e quindi la data dell’effettivo pagamento della spesa, indipendentemente alla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
- per le ditte individuali, società, enti commerciali e non in contabilità ordinaria: criterio di competenza.
Il riferimento è la circolare 20.07.2021, n. 20/E (par. 2.3) che forniva chiarimenti sul precedente omologo credito, che si ritiene possano essere estesi al presente credito di cui all’art. 32, D.L. 73/2021.
Ciò che resta tutt’ora da chiarire è se tale credito potrà essere ceduto a terzi, come disposto per il precedente. Ma mentre per il precedente il riferimento era all’art. 122 (D.L. 34/2020) che esplicitamente citava tra i crediti cedibili quello di cui all’art. 125, D.L. 34/2020, per il presente credito non esiste alcun riferimento di tale genere, perciò, ad oggi resta utilizzabile in compensazione o in dichiarazione dei redditi.
Verrà istituito un apposito codice tributo per l’utilizzo del credito e l’utilizzo potrà avvenire soltanto a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile sulla base degli importi delle istanze ricevute; quindi, se il provvedimento verrà pubblicato il 12.11.2021, il credito potrà essere utilizzato dal 13.11.2021.
Infine, si ricorda che Il credito spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite annuo massimo di 200 milioni per il 2021.
L’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, né per il calcolo del ROL.
Studio SARP