Circolare N° 18/E dell’agenzia delle entrate circolare chiarificatrice

La questione trae origine da un accertamento elevato nei confronti di una associazione sportiva affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva e iscritta al CONI, nei confronti della quale l’Agenzia delle  Entrate aveva ricostruito in modo induttivo il reddito, considerando di natura commerciale   i servizi di cura e mantenimento di animali e nel caso specifico dei Cani  e pertanto soggetti a IVA e imposte sui redditi.

La problematica specifica si inserisce nel tema più generale della difficoltà di delimitare con precisione e nel pieno rispetto della normativa vigente il confine tra attività istituzionali, attività de- commercializzate e attività commerciali, in particolare in riferimento a talune particolari tipologie di associazioni sportive dilettantistiche, fra le quali rientrano i centri cinofili.

L’Agenzia con questi chiarimenti ha dichiarato che il pensionamento, la cura e l’accudimento dell’animale da parte delle Associazioni e Società Sportive, sono attività a tutti gli effetti  inerenti e conseguenti allo svolgimento dello Sport praticato.

Comprendendo la peculiarità del settore cinofilo, l’Agenzia ha ritenuto che lo scopo sociale, consistente nella pratica e nella diffusione dello Sport Cinofilo, richiede per natura l’accoglienza e la cura dei Cani degli associati, di conseguenza i corrispettivi specifici conseguiti a fronte di tali attività, rientrano nei fini istituzionali dell’ente e possono beneficiare della de- commercializzazione di cui all’articolo 148 T.U.I.R.

L’Agenzia chiarisce che, la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148 comma 3, del T.U.I.R. Il tutto a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e siano identificati come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Informiamo che nel sistema di tesseramento per i nostri centri affiliati è già possibile tesserare i cani come cani sportivi, pertanto idonei all’attività di cui sopra.

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