Aggiornamento DPCM 24 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Per quanto riguarda lo sport è confermata la possibilità di “svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto”.

L’attività sportiva cinotecnica non è inserita negli sport di contatto, quindi si può svolgere a condizione che si rispettino i “protocolli di sicurezza” stabiliti dell’Organismo del CONI, a cui si è affiliato. Inoltre, se si svolgono “eventi didattici” (si intendono lezioni, allenamenti della durata di almeno un mese e con frequenza minima di 1 volta a settimana), i predetti eventi dovranno essere comunicati con largo anticipo alla nostra segreteria con l’indicazione delle date ed istruttore ed alla fine dell’evento si dovrà comunicare l’elenco dei partecipanti (obbligatoriamente tesserati, entro 10 gg.).

Possono essere svolte le seguenti attività:

–          Gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, ovvero (…) organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza del pubblico e nel rispetto dei “protocolli di sicurezza” (distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, utilizzo di gel…) , già resi noti in precedenti articoli.

–          lezioni ed allenamenti individuali si possono effettuare. Se le predette lezioni di attività sportive cinotecniche sono ripetitive nel mese, va comunicato alla segreteria lo svolgimento di un “evento didattico” con le modalità sopra indicate;

–          La formazione è consentita solo online;

Le predette agevolazioni riguardano esclusivamente le asd e ssd affiliate ad un Organismo CONI, sono escluse dalle predette agevolazioni, inerenti le attività sportive, le ass. di promozione sociale, ditte individuali, ecc…

In ogni caso per ulteriori chiarimenti e delucidazioni fa fede il DPCM consultabile al seguente link e si ricorda che ogni Regione o Comune potrebbe emanare un’Ordinanza più restrittiva del DPCM, quindi in questi casi è opportuno contattare il proprio Comune di competenza:

CLICCA QUI per vedere il testo completo del DPCM

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