Dal 1°luglio è entrato il vigore il decreto dei ministri Beatrice Lorenzin (salute) e Luca Lotti (sport) e recante le “Linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori e dispositivi salvavita da parte delle associazioni sportive”. La normativa rientra nella legge Balduzzi del settembre 2012.
L’uso del defibrillatore è fondamentale in caso di arresto cardiaco ed è uno degli anelli fondamentali di quella che in gergo viene definita la “catena della sopravvivenza”. L’immediata disponibilità di un defibrillatore aumenta sensibilmente le possibilità di recupero di un paziente.
Come specificato nel Decreto 26 giugno 2017 – Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa’ sportive dilettantistiche – Art. 4 Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi sono elencate – ALLEGATO A – le attività per cui non è previsto l’obbligo della dotazione del defibrillatore. Come potete vedere nell’allegato a questo link tra le attività senza obbligo sono comprese le attività cinofile.
Decreto 26 giugno 2017 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-28&atto.codiceRedazionale=17A04597&elenco30giorni=false
Art. 4 Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.