Comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali

E’ l’obbligo, dal 1° gennaio 2022, di effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali.
Da quest’anno i datori di lavoro devono inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro
avvisandolo dell’avvio dell’attività di soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
Considerato che il mancato invio o l’invio di una comunicazione infedele comporta sanzioni salate, è
opportuno avere chiaro il perimetro di applicazione delle norma.
 

Riferimenti normativi della nuova comunicazione preventiva l’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali deriva dalla L.215/2021.
Quest’ultima ha convertito in legge, con modificazioni, il  DL 146/2021,  il quale già introduceva l’obbligo di
comunicazione (art.13 c.1 lettera d) al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme
elusive.
Le prime indicazioni utili per effettuare correttamente la comunicazione preventiva.

L’obbligo riguarda anche il mondo non profit?
Le collaborazioni occasionali sono una delle modalità di lavoro più utilizzate in questo settore.
Ma ad oggi non è chiaro se l’obbligo vale anche per gli enti associativi, poiché la nota dell’ispettorato del
Lavoro specifica che l’obbligo della comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che
operano in qualità di imprenditori.
Per averne certezza il Forum Nazionale del Terzo Settore ha inviato un interpello al fine di avere un
chiarimento.
Nel frattempo, in attesa del pronunciamento, gli enti associativi dovranno effettuare la comunicazione per
le prestazioni che saranno attivate nel frattempo.
 
L’art.2222 del Codice Civile  definisce la forma contrattuale di lavoro autonomo occasionale come
“contratto d’opera”.
Tale contratto si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti di un committente, in
cambio del versamento di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione.

Inquadramento fiscale
L’art.67 c.1 lettera l del TUIR  stabilisce che se una attività di lavoro autonomo non è esercitata
abitualmente, rientra nella categoria dei redditi diversi.
Inquadramento previdenziale
I compensi da lavoro autonomo occasionale percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al
pagamento del contributo previdenziale (INPS).
In caso di superamento della franchigia dei 5.000 euro, il lavoratore autonomo occasionale deve iscriversi
alla  Gestione separata INPS  ed inserire nella ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto è:
 per 2/3 a carico del committente,
 per 1/3 a carico del lavoratore.
La parte a carico del lavoratore viene riportata nella ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale e
versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto d’imposta.
I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti al contributo assistenziale INAIL.
 I soggetti interessati e quelli esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva va inviata in caso di lavoratori autonomi occasionali:
 inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. riferito alla persona che “si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente”;
 per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art.67 co.1 lett.l) del TUIR (DPR 917/1986).
Restano invece esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
 le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015;
 i rapporti instaurati ex 54-bis del D.L. n.50/2017 (conv. da L. 96/2017);
 le professioni intellettuali;
 i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi“.
 
Tempistiche di invio
Entro il 18/01/2022 va inviata la comunicazione preventiva riferita ai rapporti di lavoro autonomo:
 avviati dal 21/12/2021 e terminati all’11/01/2022;
 in corso all’11/01/2022.
Per i rapporti avviati dal 12/01/2022 la comunicazione preventiva va inviata prima dell’inizio della
prestazione.
 
Modalità di invio e contenuto della comunicazione preventiva
La comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una email ordinaria agli indirizzi degli ispettorati
territoriali del lavoro riportati in calce alla nota del Ministero del Lavoro.
Ad oggi la comunicazione può essere inserita direttamente nel corpo dell’email, senza alcun allegato, e
deve contenere le seguenti informazioni:
 dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
 dati del prestatore/lavoratore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
 luogo della prestazione;

 descrizione sintetica dell’attività;
 data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (esempio: 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il
servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova
comunicazione;
 ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
In assenza di tutte le suddette informazioni la comunicazione sarà considerata omessa.

Studio SARP

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