La Federazione Italiana Sport Cinofili ha stipulato una nuova collaborazione con l’Avv. Emanuela Fassino con il quale tratteremo periodicamente argomenti legati a Legge&Sport, si parlerà di tematiche riguardanti il mondo dello sport, delle ASD, SSD, tesseramenti ed eventi sportivi.
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LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI
L’organizzatore di eventi sportivi si identifica nella persona giuridica, associazione o comitato che con la propria attività promuove la performance di una determinata disciplina sportiva.
Non rileva se ciò che egli organizza sia una manifestazione o una competizione sportiva, agonistica o amatoriale e se all’evento assistano spettatori o meno, ciò che conta è che l’oggetto dell’attività sia relativo alla promozione della disciplina sportiva prescelta.
Colui che organizza un evento sportivo deve assicurarsi che questo avvenga senza pericoli predisponendo le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi per l’incolumità fisica di atleti, spettatori e terzi. La responsabilità civile dell’organizzatore di eventi sportivi è di due tipi: contrattuale qualora vi siano degli spettatori paganti ed extracontrattuale nei confronti dei terzi. La sua responsabilità però dura solo per il lasso di tempo in cui si svolge l’evento e nel luogo in cui esso viene realizzato.
Qualora abbia a verificarsi un pregiudizio, spetterà all’organizzatore dell’evento sportivo dimostrare di aver posto in essere tutte le precauzioni del caso. La valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive deve essere effettuata ex ante in base alla specificità del rischio e del suo possibile accadimento in relazione al tipo di evento sportivo organizzato. Nulla potrà essergli imputato a titolo di responsabilità se l’evento organizzato si riveli conforme alle cautele usualmente richieste per quel tipo di evento sportivo e tanto meno per il verificarsi di un fatto imprevedibile e/o eccezionale.
In sintesi, gli obblighi che vigono in capo al soggetto che organizza l’evento sportivo sono:
1. controllare l’adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti per la gara;
2. controllare l’idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva;
3. controllare che l’atleta sia in condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento delle attività che la manifestazione implica.
Circa il primo punto, l’organizzatore è responsabile delle attrezzature fornite agli atleti, anche se non di sua proprietà, per cui è tenuto a verificarne il corretto funzionamento. Viceversa, non ha alcuna responsabilità sulla difformità degli attrezzi di esclusiva proprietà degli atleti ed utilizzati da essi (in questo caso l’omologazione è competenza dei giudici di gara). Inoltre, per quanto attiene la custodia delle altre attrezzature utilizzate e accessorie alla manifestazione, l’organizzatore dell’evento deve predisporre un servizio di sorveglianza per impedire che da esse possano generarsi situazioni di pericolo.
Parlando poi della sicurezza dei luoghi o degli impianti in cui si svolge l’evento sportivo, è chiaro che l’organizzatore abbia una grande responsabilità infatti egli deve verificare innanzitutto la conformità dei luoghi ai regolamenti, segnalare in modo adeguato il tracciato di gara e apprestare le dovute misure per un celere ed idoneo soccorso agli atleti.
Circa l’ultimo obbligo, l’organizzatore deve evitare che la competizione si svolga tra atleti di diversa esperienza e capacità, ad esempio un confronto tra un professionista e un dilettante e, negli eventi sportivi dove all’atleta è richiesto uno sforzo fisico particolarmente pesante, l’organizzatore deve verificare se l’atleta sia in possesso della certificazione medica che ne attesti l’idoneità psicofisica.
Va precisato che, fatto salvo il caso in cui vi sia un obbligo previsto dal regolamento, l’organizzatore dell’evento risulta estraneo a eventuali sinistri che derivino dall’incapacità atletica o dall’inidoneità fisica dell’atleta. Gli atleti partecipanti alla competizione infatti, accettano il rischio sportivo il quale comporta che i danni rientranti nell’alea normale dello svolgimento della gara ricadano sugli stessi. La pericolosità di un evento che giustifica l’applicazione dell’art. 2050 c.c. dunque, può risultare irrilevante nel caso in cui l’atleta l’abbia accettata e questa non sia il frutto di negligenza da parte dell’organizzatore.
Infine, l’organizzatore è tenuto a predisporre le necessarie e adeguate misure di sicurezza anche nei confronti di coloro che non partecipano alla gara ma a vario titolo sono presenti, come gli spettatori. A titolo esemplificativo si riporta il caso di un organizzatore di una partita di squash, ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c., poiché aveva omesso di predisporre una barriera sufficientemente alta a protezione del pubblico e una palla, scagliata da un giocatore per errore fuori dal campo, aveva procurato delle lesioni ad uno spettatore.
Avv. Emanuela Fassino
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