Contributo a fondo perduto, tante le novità del DL Rilancio:
· i requisiti dei beneficiari,
· gli importi dei finanziamenti,
· come fare domanda all’ Agenzia delle Entrate,
· sanzioni salate nei casi di irregolarità.
Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio, tante le novità del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.
Come si fa la domanda, quali sono i requisiti richiesti, come si effettua il calcolo?
Le risposte a queste domande si trovano nell’ articolo 25 del DL Rilancio, così come le categorie escluse.
I contributi a fondo perduto possono essere richiesti dalle partite IVA, mentre al momento sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini e gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, prevedendo sanzioni severe nei casi di irregolarità.
Ecco una panoramica su tutto quello che riguarda i finanziamenti a fondo perduto in attesa che l’Agenzia delle Entrate emani il provvedimento con cui si potrà accedere alla domanda.
Contributo a fondo perduto DL Rilancio: requisiti, importi e sanzioni
· Contributo a fondo perduto: requisiti dei beneficiari
· Soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto
· Contributi a fondo perduto: come si calcola l’importo?
· Come e quando fare domanda per il contributo a fondo perduto
· Contributo a fondo perduto: controlli e sanzioni
Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio: requisiti dei beneficiari
La normativa è racchiusa nell’articolo 25 del D.L. Rilancio N.34/2020; può essere richiesto dai soggetti che hanno subìto danni economici a seguito dell’emergenza sanitaria e che rispecchiano tutti i requisiti.
In particolare, possono richiedere il contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:
· con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
· se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
· se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
· se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).
Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
Soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto i seguenti soggetti
· soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
· gli enti pubblici;
· gli intermediari finanziari;
· le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
· le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
· i beneficiari del reddito di ultima istanza;
· i professionisti iscritti agli Ordini.
Contributo a fondo perduto: come si calcola l’importo?
Per determinare correttamente gli importi del contributo a fondo perduto si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:
· 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000€;
· 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 1.000.000€;
· 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000€ e 5.000.000€.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’importo minimo del contributo a fondo perduto in ogni caso sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Come e quando fare domanda per i contributi a fondo perduto
Per poter ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti in possesso dei requisiti devono produrre un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica e con l’ausilio di un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e/o ai servizi per la fatturazione elettronica.
Sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a definire le modalità di presentazione della domanda, tramite un provvedimento che verrà pubblicato prossimamente e che conterrà anche la data di avvio della procedura telematica; da quel giorno in poi, i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la domanda.
Al momento, tra gli elementi richiesti, spicca un’autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85, D.lgs. n. 159/2011.
Chi effettuerà i controlli e in che misura saranno previste le sanzioni
Per chi rilascia false autocertificazioni antimafia sono previsti da due a sei anni di reclusione, e in caso di erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme non spettanti, maggiorate dalle sanzioni (dal 100 al 200% dell’importo
erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo. Saranno Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a occuparsi delle opportune verifiche.
Inoltre, non è neppure possibile fruire della definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, D.lgs. n. 472/1997.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta all’ amministrazione finanziaria. In questi casi, l’atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza”.
Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate potrà rivolgersi direttamente all’ amministratore che ha sottoscritto l’istanza con la richiesta dal contributo per il recupero dello indebitamente erogato.
Si ribadisce che si è in attesa che nei prossimi giorni (seconda quindicina di giugno) venga emanato il provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate con la procedura WEB cosicché si possa procedere all’ elaborazione ed invio delle istanze.
Studio SARP s.a.s.